ART. 1
(Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile l’associazione denominata: UROLOGIA E SOLIDARIETÀ con sede in via Giuseppe Gaudenzi n.9, nel Comune di Bergamo, c/o la società Bergamo Fiscale Srl.
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
- L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.
ART. 2
(Finalità)
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- L’associazione ha struttura democratica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile, culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Locali con l’apporto originale dell’attività di volontariato, ispirata al valore della solidarietà umana, prestata per suo tramite dai suoi associati in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto. Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dagli organi dell’Associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite. L’Associazione, pertanto, ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative e tutte le attività volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed, in particolare, delle strutture politiche, amministrative e sanitarie e, comunque, di qualsiasi struttura o ente idoneo allo scopo, al fine del raggiungimento del proprio scopo.
Le finalità che si propone sono in particolare:
- Attività di visite a carattere gratuito per lo screening della popolazione versus le patologie urologiche: attività puramente di screening, ovvero, attività di controllo sanitario eseguito su una popolazione, o su singoli gruppi o categorie, per consentire la diagnosi precoce di determinate malattie urologiche (ad esempio l’ipertrofia prostatica, le cistiti ricorrenti e la calcolosi delle vie urinarie, etc).
I soggetti oggetti dell’attività di screening e visite gratuite saranno le categorie dei lavoratori a rischio, e più precisamente:
• soggetti fumatori;
• lavoratori a contatto con sostanze chimiche volatili, ad esempio ceramisti, benzinai etc,
• categorie professionali a rischio
• diete iper proteiche
• sindrome metabolica
b) Attività formative. Le attività formative del personale e dei volontari dell’associazione hanno lo scopo di poter eseguire con professionalità e competenze lo screening e le visite dei soggetti a cui si indirizza l’attività di prevenzione dell’Associazione: prestazioni accessorie per natura alle attività istituzionali conformi all’art.10 d.lgs 460/1997.
c) Attività di studi e ricerche patologiche urologiche. L’associazione si pone solo lo scopo di “approfondire” studi e ricerche sulle patologie urologiche. L’associazione non si pone, quindi, lo scopo di fare ricerca, ma si propone lo scopo di studiare con i professionisti facenti parte dell’associazione gli studi scientifici pubblicati risultato dell’attività di ricerca realizzata dai soggetti di cui all’.art 10 comma 1, lettera a; con le modalità previste dal decreto del Presidente della repubblica n.135 del 20 marzo 2003.
d) Attività di organizzazione di congressi. L’attività di organizzazione di congressi a carattere di divulgazione scientifica si rivolge ai medici e professionisti qualificati (esempio farmacisti, infermieri, volontari) facenti parte dell’associazione. Quindi, una miglior competenza, avrà il solo effetto di migliorare le competenze, le azioni e le finalità dell’associazione (verso i soggetti con cui interagirà).
e) Organizzazione di seminari. L’organizzazione di seminari ha come scopo di informare la popolazione che sarà interessata su prevenzione e corretto stile di vita da mantenere con lo scopo di prevenire o di meglio curare le patologie urologiche di grande impatto sociale, come, ad esempio, l’ipertrofia prostatica benigna, le cistiti ricorrenti e la calcolosi delle vie urinarie. L’organizzazione di seminari sarà rivolta agli iscritti dell’associazione e/o ai soggetti svantaggiati come previsto dal Dlgs 460/1997.
f) Diffondere la cultura urologica creando seminari di aggiornamento scientifico. L’organizzazione di seminari sarà rivolta agli iscritti dell’associazione e/o ai soggetti svantaggiati come previsto dal Dlgs 460/1997;
g) Fornire un supporto ed una guida per i pazienti al fine di comprendere la più corretta tipologia di cura;
h) Aiutare e sostenere associazioni terze con progetti di interesse anche al di fuori dell’ambito medico scientifico con collaborazioni o tramite l’erogazione di fondi economici.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L’Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, seminari e simili, concede contributi, pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti ai citati studi. I contributi saranno rivolti, come previsto ai sensi del comma 2, lett. a), art. 10 D. Lgs 4 dicembre 1997, a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”. In particolare l’associazione identifica come soggetti svantaggiati: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossico-dipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza.
L’Associazione potrà avvalersi di personale dipendente e di collaboratori esterni per lo svolgimento di funzioni di segreteria, per garantire il regolare funzionamento della struttura ed in genere per qualificare e/o specializzare l’attività da essa svolta. L’Associazione potrà inoltre avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, costituito da tre membri scelti tra il personale medico e paramedico e nominati dal Consiglio Direttivo, in merito a questioni specifiche poste in essere dall’attività dell’associazione stessa.
- L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART. 3
(Soci)
- Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Le categorie di soci sono:
i soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;
i soci dell’Associazione: coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
i benemeriti dell’Associazione: coloro che effettuano versamento al fondo di dotazione;
i soci onorari.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Inoltre, possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, le persone giuridiche. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto nell’assemblea sia ordinaria che straordinaria. Gli associati hanno diritto all'informazione ed alla partecipazione delle attività dell’Associazione con piena parità ed alla informazione sulle attività dell’Associazione stessa.
Sono "soci dell’Associazione" coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza e si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono "benemeriti dell’Associazione" coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e/o abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, anche nell’esecuzione degli incarichi loro affidati.
Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo "soci onorari".
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
- Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
- Gli associati hanno diritto di essere inform
ati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’ l’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- I soci incaricati dal Consiglio Direttivo per particolari progetti e/o lavori, saranno retribuiti dietro presentazione di regolare fattura e/o documento fiscale.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
L’appartenenza all’Associazione cessa:
- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- per esclusione, che viene deliberata dall'assemblea in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, che persista per oltre sei mesi dal successivo anno solare;
- nel caso in cui il volontario abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all’Associazione stessa. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'assemblea riceve la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
ART. 6
(Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti gli associati ordinari, benemeriti, onorari, purché in regola con il versamento delle quota associativa. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione; ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Le sue deliberazioni obbligano (legalmente) tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle norme generali vigenti e determina le linee generali d'attività dell'Associazione.
L’assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento in persona o per delega scritta, di più della metà degli associati ed in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti, di persona o per delega scritta. L’assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, mentre l’assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti di persona o per delega scritta. Ogni associato non può farsi rappresentare da altro associato per delega scritta per gli atti dell’Associazione. Gli associati minorenni, qualora intendano partecipare alle assemblee, dovranno essere rappresentati da un familiare, esercente la potestà o da un tutore.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
La convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o strumento di analoga certificazione (Pec, raccomandata a mano, etc) agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea. Essa ha luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio della Regione Lombardia secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ed in via straordinaria ogniqualvolta sia necessario o sia richiesto dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea ordinaria delibera: -sulla nomina dei membri del consiglio direttivo; -sulla approvazione del programma di attività dell’Associazione stessa; -sull’approvazione del bilancio osservando le disposizioni di legge vigenti. Essa, inoltre, delibera ed approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto o sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione. Le assemblee ordinarie e straordinarie all’apertura di ogni seduta eleggono un presidente e un segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale. L’assemblea può inoltre essere convocata dal presidente dell’associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ai fini del regolare svolgimento e buon andamento della vita associativa.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9
(Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
- Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 10
(Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, e sottoscritto dal Presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11
(Consiglio Direttivo)
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto tra i soci, nominato dall’assemblea degli associati e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il presidente, vice presidente, il tesoriere, il segretario. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso economico, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette, se convocate dal presidente di sua iniziativa e se convocate da almeno due consiglieri. Le riunioni dovranno essere indette almeno due volte l’anno, preferibilmente ogni sei mesi. Le riunioni saranno tenute nella sede dell’Associazione o in un altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Lombardia. Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; qualora non siano presenti entrambi, esso è presieduto da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente della riunione. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’assemblea. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nomina a "socio onorario" tra le persone, non associate, che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’associazione, anche nell’esecuzione degli incarichi loro affidati. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le sue funzioni al presidente e ad altri membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengano a mancare alcuni di quelli in carica; i membri cooptati dovranno essere nominati seguendo la graduatoria in ordine decrescente tra i primi non eletti. I membri così cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli in carica o nominarne altri fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. L’appartenenza al consiglio direttivo cessa:
- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al segretario;
- per decesso;
- per scadenza del mandato.
ART. 12
(Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Al Presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo elaborato. Il presidente convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo (se presente), ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 13
(Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
- L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)
- Gli esercizi dell’Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.